Scopri cos'è il concetto di terzietà nell'ambito delle assicurazioni.
Nell'ambito delle assicurazioni di Responsabilità Civile, sono considerati terzi i passeggeri di un veicolo (escluso l'assicurato). In un sinistro stradale, le persone danneggiate vengono definite "terzi danneggiati".
I terzi danneggiati si distinguono in:
- terzi trasportati: passeggeri che si trovano a bordo del veicolo che ha causato il sinistro;
- terzi non trasportati: persone (conducente e passeggeri) che si trovano a bordo dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro. Sono considerati "terzi non trasportati" anche altre persone coinvolte nell'incidente quali per esempio pedoni o ciclisti.
I terzi danneggiati sono coperti dall'assicurazione RC auto dell'assicurato responsabile del sinistro, a meno che non abbiano contribuito ad aggravare il danno subito.
A loro spetta sempre un risarcimento solamente in caso di danni fisici. I danni alle cose dei passeggeri sono risarciti solo nel caso in cui essi non siano legati da relazioni di parentela o societarie con il conducente o proprietario del mezzo.
Secondo l'articolo 129 Dlgs. 07/09/2005 n.209 non sono considerati "terzi danneggiati", e perciò non spetta loro un risarcimento in caso di danni alle cose:
- il coniuge non legalmente separato del conducente e/o del proprietario del veicolo responsabile del sinistro;
- il convivente more uxorio (convivente stabile senza aver contratto matrimonio);
- gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi del conducente/proprietario; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado quando convivano con lui o siano a suo carico;
- il proprietario, il conducente, il locatario in leasing, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio;
- i soci a responsabilità limitata se l’assicurato è una società.