Con l’art. 55 – bis del cosiddetto Decreto Fisco, la disciplina del bonus malus italiana conosce un’ulteriore evoluzione.
La legge di conversione del Decreto Fisco (n. 124/2019) modifica la "Legge Bersani" (d.l. 7/2007) introducendo la "RC familiare".
Nella sostanza cosa cambia?
Vecchia "Legge Bersani" dal 31.01.2007 al 15.02.2020 | Nuova "RC familiare" dal 16.02.2020 |
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L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito,le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. | L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. |
N.B. La polizza da cui si intende ereditare la classe di merito deve essere attiva o sospesa per volontà dell'assicurato: non può essere scaduta.
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